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Nessun risarcimento per la pubblicazione di atti penali senza violazione a riservatezza e reputazione

Nessun risarcimento per la pubblicazione di atti penali senza violazione a riservatezza e reputazione Un quotidiano aveva pubblicato un articolo riguardante un procedimento penale a carico dei vertici di un gruppo societario concorrente in merito a una presunta frode fiscale nella compravendita di diritti televisivi, e la società citata nell'articolo aveva agito in giudizio, chiedendo a condanna dell'editore, del direttore del quotidiano e dell'autore dell'articolo al risarcimento dei danni sofferti per la violazione delle norme sulla privacy e dell'art. 684 codice penale.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno rigettato i ricorsi.

Le Sezioni Unite ritengono che in mancanza di una esplicita violazione alla reputazione e alla riservatezza, le parti non abbiano titolo per richiedere indennizzi a fronte della pubblicazione degli atti relativi al procedimento penale.

La pronuncia si pone così in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, il quale riteneva che il reato previsto dall'art. 684 codice penale avesse natura plurioffensiva, a tutela non solo dello Stato, ma anche di tutti i partecipanti al processo.

Le SS.UU. ritengono che debba essere preferito l'orientamento che esclude il carattere plurioffensivo del reato, con la conseguenza di escludere la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria.

Parole chiave: atti del procedimento penale - pubblicabilità - natura del reato art. 684 codice penale - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Graziotto RC

Codice penale

Vigente al: 30-4-2016

LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia

Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Articolo 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (cpp 114 ss.), è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.


Codice di procedura penale

Vigente al: 30-4-2016

Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

AGGIORNAMENTO: La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo "limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"."

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